COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Taccona Camp. 3° / Gir. B Gara del 21.09.2003 tra Taccona-Mezzago

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Taccona Camp. 3° / Gir. B Gara del 21.09.2003 tra Taccona-Mezzago (C.U. n. 6 del Comitato di Monza datato 25.09.2003) La società TACCONA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MERIGGI CLAUDIO per CINQUE gare, lamentando che la sanzione comminata dal primo giudice risulterebbe eccessiva rispetto ai comportamenti tenuti effettivamente dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. , rileva: nel proprio reclamo la società TACCONA non contesta i fatti che l’arbitro riporta nel proprio rapporto di gara, ma si limita a dare una interpretazione riduttiva circa la loro gravità. Questa Commissione ritiene però che la sanzione comminata sia proporzionata ai comportamenti tenuti dal calciatore, considerato che lo stesso era capitano della squadra e che il gesto di lanciare la fascia a terra (a prescindere dal fatto che la stessa sia lanciata in direzione del direttore di gara o meno) sia un gesto plateale e offensivo nei confronti dell’arbitro e dunque meritevole di severa sanzione. Pertanto considerato la doppia ammonizione, l’ingiuria nei confronti dell’arbitro ed il plateale gesto di protesta, si ritiene che la sanzione di CINQUE giornate sia adeguata e proporzionata ai comportamenti tenuti e dunque meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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