COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/10/2003 SALO – BEDIZZOLESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/10/2003 SALO - BEDIZZOLESE La società Bedizzolese non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art.53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a)di comminare alla Società Bedizzolese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresi la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art12 comma 3 del C.G.S. b)di comminare alla Società Bedizzolese la sanzione dell’ammenda pari a Euro 52,00 -Prima Rinunzia- cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2003/2004 pubblicate sul C.U. num1 del 03-07-2003.
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