COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castel Mella – Camp. 1° Cat. / Gir. A Gara del 28-09-2003 tra U.S. Castel Mella – G.S. Nuvolera

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 23/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castel Mella - Camp. 1° Cat. / Gir. A Gara del 28-09-2003 tra U.S. Castel Mella - G.S. Nuvolera La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. CASTEL MELLA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società G.S. NUVOLERA avrebbe fatto partecipare il calciatore RODENGHI FABRIZIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dall’art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società G.S. NUVOLERA non ha inviato le proprie controdeduzioni Rilevato che come da C.U. n. 45 datato 06/06/2003 del C.R.L., il calciatore risulta squalificato per una giornata riportata nel Campionato di 1^ Categoria allorquando militava nella società CASTREZZATO; rilevato che tale giornata di squalifica non scontata nella stagione sportiva 2002/2003 doveva essere scontata nella prima gara ufficiale del Campionato 2003/2004 disputato dalla nuova società di appartenenza; Rilevato che il calciatore FABRIZIO RODENGHI ha disputato nelle file della G.S. NUVOLERA le gare PONTOGLIO URAGO/NUVOLERA del 14/09/2003, NUVOLERA/PEDROCCA del 21/09/2003, non scontando la squalifica e quindi ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare. Rilevato che di conseguenza il reclamo è fondato e come tale va accolto, Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società G.S. NUVOLERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3; b) di comminare alla società G.S. NUVOLERA l’ammenda di EURO 104,00 così determinata in relazione della categoria di appartenenza c) di squalificare il calciatore FABRIZIO RODENGHI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 12/11/2003 il dirigente accompagnatore sig. MURA CRISTIAN della società G.S. NUVOLERA. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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