COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.P. Gavirate Camp. Eccellenza / Gir. A Gara del 05.10.2003 tra Gavirate-Mezzanese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.P. Gavirate Camp. Eccellenza / Gir. A
Gara del 05.10.2003 tra Gavirate-Mezzanese
(C.U. n. 14 del C.R.L. datato 09.10.2003)
La società GAVIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori
IVAN CLERINO e COLOMBO MATTIA per 4 GARE; lamentando che l’arbitro abbia errato nel valutare
alcune situazioni ed a sostegno produce una videocassetta di “tele sette laghi” e n. 3 dichiarazioni a firma
dei calciatori squalificati e del Direttore sig. MOLINARI.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva: preliminarmente giova precisare che la prova televisiva è consentita solo nel caso in cui
l’evento è sfuggito sia al direttore di gara che agli assistenti.
Nel caso in esame i calciatori sono stati espulsi a seguito di azioni di giuoco seguite direttamente dall’arbitro.
Analogamente devono ritenersi prive di valore probatorio le dichiarazioni dei calciatori squalificati
per aver ragione: gli stessi sono portatori di un proprio interesse. E’ per il caso poi di affermare che il procedimento
disciplinare poggia esclusivamente sul referto arbitrale, che come è noto, è fonte primaria e privilegiata
di prova.
Tanto sopra precisato, passando alla valutazione dei comportamenti dei calciatori CLERINO e COLOMBO
essi appaiono; il primo particolarmente violento nei confronti di un avversario ed offensivo nei confronti
dell’assistente dell’arbitro ed il secondo dopo un contrasto con un avversario ritenendo di sfuggire all’attenzione
del direttore di gara gli sputava in faccia.
Le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono eque e vanno integralmente confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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