COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Vela Mesero Camp. 1° Cat. / Gir. M Gara del 12.10.2003 tra Vela Mesero-Rescaldina
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S. Vela Mesero Camp. 1° Cat. / Gir. M
Gara del 12.10.2003 tra Vela Mesero-Rescaldina
(C.U. n. 15 del C.R.L. datato 16.10.2003)
La società S.S. VELA MESERO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato
alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara 0 – 3 Per aver schierato in campo un solo calciatore
nato dal 1982 anziché i due calciatori previsti dalla normativa in vigore; lamentando che in realtà aveva
sempre impiegato nel corso della gara almeno due calciatori nati dal 1982.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., e copia dello stesso è stata inviata alla controparte ai sensi dello stesso art. comma 6, osserva
che il reclamo è fondato e come tale va accolto. La società VELA ha impiegato all’inizio, infatti, tre calciatori
nati dal 1982 e precisamente il n. 7 (nato il 17.9.82), il n. 9 (nato il 12.1.1987), il n. 10 (nato il 14.4.82);
ha, quindi, sostituito il n. 3 con il n. 16 (sostituzione ininfluente ai fini che interessano), il n. 10 con il n. 13
nati nel 1975, rimanendo con due calciatori nati dal 1982 e successivamente il n. 9 (nato il 12.10.1987) con
il n. 15 (nato il 16.1.82), mantenendo i due calciatori nati dopo il 1982.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto
REVOCA
La punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 comminata dal G.S. alla S.S. VELA MESERO e
ripristina il risultato conseguito sul terreno di giuoco e precisamente RESCALDINA CALCIO 1923 – S.S.
VELA MESERO 2 – 1.-
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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