COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Rocco Calcio Camp. Juniores / Gir. B Gara dell’11.10.2003 tra San Fereolo-San Rocco
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società San Rocco Calcio Camp. Juniores / Gir. B
Gara dell’11.10.2003 tra San Fereolo-San Rocco
(C.U. n. 9 del Comitato di Lodi datato 16.10.2003)
La società SAN ROCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore
DI GIULI FABIO per 5 GARE; lamentando l’eccessività della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S. rileva: effettivamente la sanzione appare eccessiva, in quanto il comportamento del calciatore
si è concretizzato in una continuazione della protesta a fine gara.
Appare equa ridurre la squalifica a 3 GARE.
Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore DI GULI FABIO a 3 GARE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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