COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Real Rubbiano Camp. 3° Cat / Gir. A Gara del 12.10.2003 tra Real Rubbiano-Madignanese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Real Rubbiano Camp. 3° Cat / Gir. A
Gara del 12.10.2003 tra Real Rubbiano-Madignanese
(C.U. n. 9 Comitato di Cremona datato 16.10.2003)
La società REAL RUBBIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore ZAMBONELLI ANDREA per 6 GARE e inibito il dirigente GIANMARIO MORO sino al
31.12.2003; lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte dal G.S..
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva; dalla valutazione della gravità del comportamento tenuto dal calciatore ZAMBONELLI
nei confronti del direttore di gara, anche in considerazione del ruolo di capitano, si deduce la congruità della
squalifica inflitta al calciatore.
Può, invece, essere attenuata la sanzione subita dal dirigente MORO GIANMARIO in funzione del suo
complessivo comportamento.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto conferma la squalifica del calciatore
ZAMBONELLI ANDREA e
RIDUCE
La inibizione del dirigente MORO GIANMARIO a tutto il 30.11.2003
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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