COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Inveruno-Coppa Lombardia / Gir. A Gara del 9.10.2003 tra S.S. Calcio Lainate-U.S. Inveruno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 30/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Inveruno-Coppa Lombardia / Gir. A
Gara del 9.10.2003 tra S.S. Calcio Lainate-U.S. Inveruno
(C.U. 15 del C.R.L. datato 16.10.2003)
La Società U.S. Inveruno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla
stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 per aver schierato in campo un solo calciatore
nato dal 1982 anziché i due calciatori previsti dalla normativa in vigore, lamentando che in realtà aveva
sempre impiegato nel corso della gara almeno due calciatori nati dal 1982.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., e copia dello stesso è stata inviata alla controparte ai sensi dello stesso art. comma 6, osserva
che il reclamo è fondato e come tale va accolto.
L’arbitro della gara, chiamato a chiarimenti, ha, infatti, ammesso di aver errato nel riportare nel rapporto
le sostituzioni ed in particolare di aver erroneamente attribuito all’U.S. Inveruno la sostituzione del n. 6
con il n. 14, in realtà effettuato dalla S.S. Calcio Lainate. Tale sostituzione, peraltro, è stata confermata anche
dalla S.S. Calcio Lainate, come da dichiarazione in atti.
L’U.S. Inveruno ha, invece, effettuato le seguenti sostituzioni: 25’ II° tempo n. 4 con il n. 16 (ininfluente
ai fini che qui interessano); 35’ II° tempo n. 9 (nato il 18.12.1977) con il n. 15 (nato il 30.12.1985) e, dunque,
avendo già in campo il n. 6 (nato il 16.7.1983) ed il n. 11 (nato il 21.8.1982), la società ha schierato
dal 35’ del II° tempo tre calciatori nati dall’1.1.1982 in poi; 44’ del II° n. 7 con il n. 14 (ininfluente ai fini che
qui interessano).
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto
REVOCA
La punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 comminata all’U.S. Inveruno e ripristina il risultato
conseguito sul terreno di giuoco (ai rigori) e precisamente S.S. Calcio Lainate - U.S. Inveruno 4 – 6.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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