COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Saronno calcio Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 04.10.2003 tra Legnano 2 Legnarello-Saronno

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Saronno calcio Camp. Jun. Prov. / Gir. B Gara del 04.10.2003 tra Legnano 2 Legnarello-Saronno La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SARONNO CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società stessa non avrebbe violato quanto stabilito dall’art. 74 NOIF. – Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società LEGNANO 2 LEGNARELLO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che dagli atti ufficiali risulta che nella gara del 04.10.2003 la società SARONNO CALCIO ha complessivamente utilizzato SEI (6) calciatori fuori quota contravvenendo ai limiti di partecipazione dei calciatori alle gare, ai sensi dell’art. 34 delle NOIF così come modificato ed integrato dal C.U. n. 11 del C.R.L. datato 18.09.2003 al paragrafo 7 lettera e.- Visti gli artt. 12-13-14-17-42 N. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In RIGETTO del reclamo come sopra proposto; ed a correzione del provvedimento del G.S.: - di comminare alla soc. SARONNO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3; - di comminare alla soc. SARONNO CALCIO l’ammenda di EURO 52,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; - di inibire a tutto il 06.12.2003 il dirigente accompagnatore sig. ARZANI MARIO della soc. SARONNO CALCIO.- Dispone l’addebito della relativa tassa.
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