COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO UNDER 21 gara del 9/11/2003 IRIS 1914 – QUINTO ROMANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO UNDER 21 gara del 9/11/2003 IRIS 1914 - QUINTO ROMANO Visti gli atti ufficiali di gara Rilevato che la gara in oggetto e stata sospesa in via definitiva al 48 minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave protesta che ha visto coinvolti a vario titolo alcuni calciatori della societa Quinto Romano Infatti al 48 del 2 tempo a seguito di un fatto di gioco sfavorevole alla propria squadra il calciatore Colaianni Marco della societa Quinto Romano scagliava il pallone in direzione del direttore di gara sfiorandolo e venendo percio espulso. Il calciatore Galli Alessandro della societa Quinto Romano si avventava in direzione del direttore di gara ingiuriandolo ripetutamente (venendo percio espulso) ed il calciatore Domicolo Antonio della societa Quinto Romano peraltro proveniente dalla panchina in quanto calciatore sostituito lo aggrediva e gli affibiava un volento pugno al volto che gli provocava gonfiore allo zigomo ed un forte mal di testa tutto cio mentre lo ingiuriava e minacciava gravemente e pesantemente Peraltro il medesimo calciatore solo dopo alcuni minuti a causa del suo atteggiamento minaccioso poteva essere fatto rientrare nello spogliatoio da dove reiterava le gravi minacce all arbitro A causa della comprensibile tensione dovuta all atteggiamento dei calciatori della societa Quinto Romano il direttore di gara ha ritenuto di dover sospendere definitivamente l incontro al fine di salvaguardare la propria incolumita ed evitare cosi ulteriori conseguenze pregiudizievoli Ritenuto per i motivi su esposti di dover condividere la decisione assunta Dato atto che la societa Quinto Romano e quindi oggettivamente responsabile del comportamento dei citati calciatori Dato inoltre atto che al momento della sospensione la gara si trovava sul risultato seguente Iris Quinto Romano 5 4 PQS DELIBERA a di comminare alla societa Quinto Romano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 3 b di comminare alla societa Quinto Romano la sanzione dell ammenda di Euro 500 in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati c di squalificare il calciatore Domicolo Antonio della societa Quinto Romano per i motivi a lui imputati per anni due e mezzo vale a dire fino al 12 4 2006 d di squalificare il calciatore Colaianni Marco della societa Quinto Romano per i motivi a lui imputati per masi tre vale a dire fino al 11 02 2004 e di squalificare il calciatore Galli Alessandro della societa Quinto Romano per i motivi a lui imputati per gare 4 f di squalificare il calciatore Greco Jacopo della societa Iris per gare 2
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