COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cesano Maderno Camp. Prom. / Gir. B Gara del 14.09.2003 tra Cesano Maderno-Senago Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cesano Maderno Camp. Prom. / Gir. B Gara del 14.09.2003 tra Cesano Maderno-Senago Calcio Avverso la posizione irregolare del calciatore PISONI FABIO impiegato nella gara a margine. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo NON è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 che evidenzia: i reclami di 2° grado devono essere spediti alla Commissione Disciplinare (per il Settore Giovanile e Scolastico al Giudice di 2° grado) entro il SETTIMO giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare. Rilevato che il reclamo risulta spedito il 01.10.2003 Come risulta dal timbro postale posto sulla busta e quindi ben oltre il limite di cui sopra, il reclamo stesso non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DICHIARA Il reclamo proposto INAMMISSIBILE e dispone di incamerare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it