COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 16/11/2003 GIOVANI RIBELLI NORDAHL – CASSINA DE PECCHI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 16/11/2003 GIOVANI RIBELLI NORDAHL - CASSINA DE PECCHI Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società GIOVANI RIBELLI NORDHAL dal 34° del 2° tempo ha schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1982 anzichè i 2 calciatori previsti dalle vigenti normative. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n.2 del 10.07.2003 precisa al punto 3.1.4., ha stabilito che è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalità di cui al punto 3.1.1 del C.U. n. 44 del 30-5-02, cioè: hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA a) di comminare alla Società GIOVANI RIBELLI NORDHAL la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
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