COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO JUNIORES gara del 15/11/2003 LIBERTAS BRERA F.C. – BRESSO CALCIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO JUNIORES
gara del 15/11/2003 LIBERTAS BRERA F.C. - BRESSO CALCIO
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al minuto 40 del secondo tempo a causa del verificarsi di fatti di violenza e di grave protesta che ha visto coinvolti, a vario titolo, alcuni calciatori della Società Calcio Bresso.
Infatti: al minuto 40 del secondo tempo, a seguoto del verificarsi della terza espulsione di un calciatore della propria squadra, il calciatore Russo Gaetano Bruno della Società Calcio Bresso, si avvicinava al direttore di gara ingiuriandolo e venendo perciò espulso; alla notifica del provvedimento il citato calciatore Russo colpiva l’arbitro con un forte pugno al polso della mano destra che reggeva il cartellino rosso, tutto ciò mentre lo stesso direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori della Società Calcio Bresso che minacciosamente mostravano il proprio dissenso; in particolare il calciatore Abate Luca si distingueva per reiterate e gravi minacce all’arbitro, tanto da dover essere trattenuto dal proprio dirigente.
Intervenivano prontamente a difesa dell’arbitro i dirigenti delle due società evitando cosi ulteriori atti di violenza; unica eccezione riguarda il tecnico della società Calcio Bresso che nell’occasione non solo non accennava nessun intervento a difesa dell’arbitro, ma si posizionava a circa sessanta centimetri da lui guardandolo fissamente negli occhi in tono di sfida.
A causa della comprensibile tensione dovuta all’atteggiamento dei calciatori della Società Calcio Bresso il direttore di gara ha ritenuto di dover sospendere definitivamente l’incontro al fine di salvaguardare la propria incolumità ed evitare cosi ulteriori conseguenze pregiudizievoli.
Ritenuto per i motivi su esposti di dover condividere la decisone assunta;
Dato atto che la Società Calcio Bresso è quindi oggettivamente responsabile del comportamento dei citati calciatori;
Dato inoltre atto che al momento della sospensione la gara si trovava sulrisultato seguente: LIbertas Brera-Calcio Bresso 2-2.
P.Q.S.
DELIBERA
a)Di comminare alla Società Calcio Bresso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
b)Di comminare alla Società Calcio Bresso la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati (sanzione limitata per il fattivo comportamento di alcuni dei suoi dirigenti).
c)Di squalificare il calciatore della Società Calcio Bresso, Russo Gaetano Bruno, per i motivi a lui imputati, per anni 2, vale a dire fino al 19/10/2005.
d)Di squalificare il tecnico della Società Calcio Bresso, Pazzi Roberto, per i motivi a lui imputati, per mesi 2, vale a dire fino al 21/01/2004.
e)Di squalificare il calciatore della Società Calcio Bresso, Giordano Andrea (espulso per gioco violento e gravi ingiurie nei confronti dell‘arbitro), per gare 4.
f)Di squalificare il calciatore della Società Calcio Bresso, Tedesco Daniele (espulso per gioco violento e gravi ingiurie nei confronti dell‘arbitro), per gare 4.
g)Di squalificare il calciatore della Società Calcio Bresso, Abate Luca, per i motivi a lui imputati, per gare 4.
h)Di squalificare il calciatore della Società Calcio Bresso, Lardini Fabio (espulso per ingiurie nei confronti dell’arbitro), per gare 2.