COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Gorla Maggiore Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 02.11.2003 tra Gorla Minore-Amor Sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Gorla Maggiore Camp. 3° Cat. / Gir. B
Gara del 02.11.2003 tra Gorla Minore-Amor Sportiva
(C.U. n. 13 del Comitato di Legnano datato 06.11.2003)
La società GORLA MINORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TOSI ALESSANDRO sino al 03.11.2006, lamentando che il calciatore non avrebbe colpito l’arbitro con un pugno, bensì con una “manata” tra mento e collo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale, il quale costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., emerge che il calciatore TOSI, dopo essere stato invitato dal direttore di gara a rialzarsi in seguito ad una caduta dipesa da un regolare contrasto di giuoco, ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, il quale ha provveduto a notificare al calciatore i provvedimenti di espulsione. Il TOSI, quindi, ha sferrato un pugno contro l’arbitro colpendolo al collo.
Tale pugno ha causato la caduta del direttore di gara, il quale ha potuto riprendere la direzione della gara dopo alcuni minuti. Il fatto dedotto dalla reclamante secondo cui il TOSI avrebbe colpito l’arbitro con una “manata” e non con un pugno costituisce una mera allegazione di parte, priva di valenza probatoria, confutata dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione. L’estrema gravità del comportamento posto in atto dal TOSI giustifica integralmente la sanzione comminata dal primo giudice.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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