COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 27/11/2003 – pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Quinto Romano Camp. Under 21 / Gir. A Gara del 09.11.2003 tra Iris-Quinto Romano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 27/11/2003 - pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Quinto Romano Camp. Under 21 / Gir. A Gara del 09.11.2003 tra Iris-Quinto Romano (C.U. n. 19 del C.R.L. datato 13.11.2003) La società QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nelle parti in cui ha squalificato i calciatori: ALESSANDRO GALLI per 4 GARE e MARCO COLAIANNI sino all’11.02.2004 e le ha comminato l’ammenda di EURO 500,00; lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento da loro tenuto nei confronti dell’arbitro così come l’ammenda di 500,00 EURO a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento violento tenuto dai propri calciatori nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo merita di essere parzialmente accolto con riferimento alla squalifica al calciatore COLAIANNI e all’ammenda di 500,00 EURO comminata alla U.S.QUINTO ROMANO. Infatti, la gravità del comportamento tenuto dal COLAIANNI (lancio del pallone in direzione dell’arbitro senza colpirlo, in segno di protesta) giustifica una sanzione più mite rispetto a quella comminata dal G.S. Analogamente, l’ammenda di 500,00 EURO appare eccessiva in relazione alla responsabilità oggettiva contestata in relazione al comportamento tenuto da alcuni calciatori nei confronti del direttore di gara. Merita infine di essere confermata la squalifica comminata al GALLI alla luce della gravità del comportamento ingiurioso tenuto nei confronti dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore MARCO COLAIANNI sino all’11.01.2004 e l’ammenda alla U.S. QUINTO ROMANO a 350,00 EURO. Conferma per il resto la delibera del G.S., e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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