COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO 1a CATEGORIA gara del 16/11/2003 TERNATESE CALCIO – BESNATESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO 1a CATEGORIA gara del 16/11/2003 TERNATESE CALCIO - BESNATESE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.20 del 20-11-03 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio reclamo da parte della Società Besnatese. Letto il reclamo regolarmente presentato dalla società. Visti gli atti ufficiali di gara e sentito in proposito l’arbitro. La Società Besnatese sostiene: che al 42° del 2° tempo il direttore di gara è stato oggetto di un grave infortunio che lo ha costretto ad interrompere ed a rimanere a terra per circa 4 minuti; che rialzatosi con l’aiuto dei presenti tentava di muoversi ma non ci riusciva; che decideva di terminare l’incontro. La società Besnatese sostiene che l’arbitro avrebbe dovuto interrompere la gara definitivamente a causa della gravità del suo infortunio ma, proprio perchè condizionato dal suo stato fisico, “non ne ha avuto il coraggio” decidendo di considerarla terminata regolarmente; sostiene poi che il direttore di gara ha terminato la gara anzitempo in quanto non solo non ha fatto effettuare nel secondo tempo,tutto il tempo regolamentare, ma nemmeno ha provveduto alla effettuazione del recupero. Pertanto chiede allo scrivente organo di GS. di verificare se le decisioni dell’arbitro sarebbero risultate diverse in “condizioni fisiche normali” e chiede pertanto la ripetizione della gara. La società Ternatese fa pervenire le proprie controdeduzioni dalle quali si evince che l’infortunio,avvenuto non al 42° bensì al 46° del secondo tempo (essendosi già verificata la segnalazione di 4 minuti di recupero) non solo non era grave essendo rimasto a terra il direttore di gara non 4,bensì 2 minuti; che il tempo di recupero è stato tutto effettuato e che dopo i massaggi praticati sul terreno di gioco durante la sospensione l’arbitro ha ripreso a correre. Informa infine la società Ternatese che il direttore di gara,al momento della riconsegna dei documenti,ed alla presenza del commissario di campo,abbia ribadito ai dirigenti delle due squadre la regolarità dello svolgimento della gara. Dagli atti ufficiali di gara e dal conteggio dei minuti effettuati risulta che il secondo tempo è stato prolungato di quattro minuti ed ivi il direttore di gara non accenna minimamente ad una sua menomazione od impossibilità fisica a proseguire e portare regolarmente a termine l’incontro,tutto ciò,peraltro,lo stesso arbitro ha confermato telefonicamente. Non vi è quindi univocità non solo tra quanto sostenuto dalla reclamante società Besnatese e quanto sostenuto dalla società Ternatese, ma sopratutto,quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara dell’incontro ed assume solo il valore dimera allegazione difensiva non confertata da alcun elemento probatorio Infatti il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; Le argomentazioni svolte dalla reclamante non valgono qundi a contrastare le risultanze degli atti e vanno perciò respinte. P.Q.S. DELIBERA a) di respingere il reclamo presentato dalla Società Besnatese per i motivi meglio esposti in epigrafe; b) di confermare il risultato conseguito sul campo: A.S. Ternatese-A.C. Besnatese 1-0; c) di addebitare alla Società A.C. Besnatese la tassa reclamo.
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