COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE gara del 23/11/2003 OLTREPO STRADELLA – VILLANTERIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PROMOZIONE
gara del 23/11/2003 OLTREPO STRADELLA - VILLANTERIO
Con deliberazione pubblicata sul CU n 21 del 27 11 2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della societa Pol Villanterio
Letto il reclamo regolarmante presentato dalla societa Villanterio che fa presente che durante la gara la societa Oltrepo Stradella ha effettuato quattro sostituzioni e pertanto chiede a carico della citata societa l applicazione della punizione sportiva della perdita della gara
Visti gli atti ufficiali di gara
Rilevato che la societa Oltrepo Stradella ha effettivamente effettuato nella gara in oggetto quattro sostituzioni di calciatori in palese violazione di quanto stabilito dall art 74 comma 1 delle NOIF dal punto 26 della decisione di cui al CU n 1 del CRL 03 07 2003 come peraltro ribadito al punto 40 delle Decisioni Ufficiali del CRL pubblicate sul CU n 11 del 18 09 2003 a norma dei quali le societa appartenenti alla categoria in questione possono effettuare solamente TRE sostituzioni nel corso di una gara indipendentemente dal ruolo ricoperto dai calciatori sostituiti
Dato atto che la norma a parere dello scrivente e imperativa e non puo essere in alcun modo disattesa nemmeno se la sostituzione avviene come nel caso in esame al 48 del secondo tempo e se la partecipazione al gioco del quarto calciatore si protrae per soli due tre minuti
PQS
in accoglimento del reclamo proposto dalla societa
DELIBERA
a di comminare alla societa Oltrepo Stradella la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 giusto il disposto dell art 12 del Nuovo CGS
b di disporre la restituzione della tassa reclamo se versata