COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della Commissione Tesseramenti del calciatore Prencipe Simone della società A.C. Macallesi 1927 e del Presidente di quest’ultima Giovanni Antonio Maria Vender “perché in violazione degli artt. 1 – 8 – 9 del C.G.S., e dell’art. 39 comma 2 delle NOIF redigevano una richiesta di Tesseramento incompleta e perciò nulla in quanto mancante della sottoscrizione di entrambi i genitori del calciatore di minore età”.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera della Commissione Tesseramenti del calciatore
Prencipe Simone della società A.C. Macallesi 1927 e del Presidente di quest’ultima Giovanni Antonio Maria Vender “perché in violazione degli artt. 1 - 8 - 9 del C.G.S., e dell’art. 39 comma 2 delle NOIF redigevano una richiesta di Tesseramento incompleta e perciò nulla in quanto mancante della sottoscrizione di entrambi i genitori
del calciatore di minore età”.
La Commissione Tesseramenti, con delibera 03.07.2003, accogliendo il reclamo di Lorena Verani madre del minore Prencipe Simone, ha dichiarato la nullità della richiesta di tesseramento del calciatore sottoscritta il 28.04.2003 in favore della A.C. MACALLESI 1927 in quanto sottoscritta dal solo padre e ha disposto il DEFERIMENTO in oggetto.
La Commissione Disciplinare, osserva: che la violazione delle norme in vigore risulta della richiesta di tesseramento in atti e che la società, comparsa in dibattimento si è giustificata sostenendo di non essere a conoscenza della necessità della sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del minore.
E’ noto che l’ignoranza delle norme non costituisce un’esimente e di conseguenza va affermata la responsabilità dell’A.C. MACALLESI 1927 e del suo Presidente Giovanni Antonio Maria VENDER. Tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e del comportamento processuale ed extra processuale dei suddetti deferiti appare equa la sanzione dell’inibizione di mesi UNO al Presidente e dell’ammenda di EURO 100,00 alla società.
Nessuna responsabilità può invece essere attribuita al minore, al quale non è certo demandato il compito di verificare la regolare e completa compilazione della richiesta di tesseramento.
Tanto premesso la Commissione Disciplinare
COMMINA
Alla società A.C. MACALLESI 1927 l’ammenda di EURO 100,00
Al Presidente GIOVANNI ANTONIO MARIA VENDER l’inibizione per mesi UNO a decorrere dalla comunicazione della presente delibera.
ASSOLVE
Da ogni addebito il calciatore PRENCIPE SIMONE.
Si comunichi direttamente alle parti ed alla Commissione Tesseramenti a cura della Segreteria del C.R.L.
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