COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Unione Sportiva Melzo 1908 Camp. Jun. Prov. / Gir. C Gara del 08.11.2003 tra Melzo-Vapriese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Unione Sportiva Melzo 1908 Camp. Jun. Prov. / Gir. C Gara del 08.11.2003 tra Melzo-Vapriese (C.U. n. 13 del Comitato di Monza datato 13.11.2003) La società U.S. MELZO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che, preso atto delle circostanze che la gara in questione era stata sospesa all’inizio del 2° tempo per un guasto all’impianto di illuminazione, e rilevato che la squadra ospitante doveva ritenersi responsabile oggettivamente del suddetto guasto, ha deliberato di comminare alla detta squadra la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, lamenta la reclamante che il danno (teleruttore) della cabina ENEL, posto all’interno dell’impianto era stato danneggiato a causa di un sovraccarico di tensione avvenuto nella zona e che, di conseguenza, non si riteneva oggettivamente responsabile del fatto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato tempestivamente inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte e che quest’ultima non ha inviato controdeduzioni osserva: le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco, impianto di illuminazione artificiale compreso. Invocandosi la forza maggiore si deve rigorosamente provare la riferibilità dell’evento a caso fortuito o di forza maggiore, allegando e provando una causa di giustificazione, quale, ad esempio, la caduta della illuminazione elettrica in tutta la città o in una parte di essa (CAF 19.01.1995 C.U. n. 16) nella specie tale prova è del tutto mancata non potendosi considerare tale una dichiarazione di un tecnico di parte allegata agli atti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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