COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Real Anzano Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara del 02.11.2003 tra Senna Comasco- Real Anzano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Real Anzano Camp. 3° Cat. / Gir. A
Gara del 02.11.2003 tra Senna Comasco- Real Anzano
(C.U. n. 11 del Comitato di Como datato 06.11.2003)
La società REAL ANZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico SANGIORGIO LUIGI sino al 07.01.2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal G.S.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il comportamento del tecnico così come descritto nel referto arbitrale, configura senza dubbio un episodio ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Pertanto il successivo comportamento appare più di protesta che di ingiuria. Pertanto la sanzione può trovare una lieve riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
L’inibizione al tecnico SANGIORGIO LUIGI a tutto il 13.12.2003.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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