COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ferdan Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 09.11.2003 tra La Comina-Ferdan
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Ferdan Camp. 3° Cat. / Gir. B
Gara del 09.11.2003 tra La Comina-Ferdan
(C.U. n. 16 del Comitato di Milano datato 20.11.2003)
La società U.S. FERDAN ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, lamentando che la violazione della regola 6 punto 4 era stata causata dalla situazione di tensione che si stava creando e da un consiglio errato dell’arbitro. Aggiungeva poi che l’assistente di parte aveva partecipato alla gara come calciatore dall’88’ del 2° tempo e non all’inizio del 2° tempo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., e che copia dello stesso è stato inviato alla controparte, osserva: che non vi è agli atti alcuna prova del “consiglio” errato dato dall’arbitro, circostanza che, comunque, anche se fosse provata sarebbe del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Ciò premesso va rilevato che dal rapporto dell’arbitro, fonte privilegiata di prova, risulta che MICHELE PANICO (assistente di parte dell’arbitro) ha partecipato alla gara dal 25’ del 2° tempo e non dall’88’ come sostenuto dalla reclamante, le cui affermazioni, sprovviste di qualsiasi riscontro obiettivo, non possono prevalere sulle risultanze del rapporto di gara. Comunque la partecipazione al giuoco anche per un solo minuto di un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi comporta la irrogazione della perdita sportiva della gara. Il reclamo pertanto è infondato come tale va respinto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.