COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Ispra Calcio Camp. 3° / Gir. B Gara del 09.11.2003 tra Angera-Ispra
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Ispra Calcio Camp. 3° / Gir. B
Gara del 09.11.2003 tra Angera-Ispra
(C.U. n. 13 del Comitato di Varese datato 13.11.2003)
La società A.S. ISPRA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FASOLA GIULIANO sino al 18.04.2004 ed il tecnico sig. PARNISARI STEFANO sino al 30.04.2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore ed escludendo la responsabilità del tecnico.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentito l’arbitro a chiarimento, rileva: del tutto adeguata appare la sanzione comminata al calciatore FASOLA infatti, il direttore di gara ha confermato che oltre ad avergli rivolto ripetute ingiurie, il calciatore lo ha strattonato per la casacca. Per quel che riguarda il comportamento del tecnico, l’arbitro ha confermato l’atteggiamento di protesta e ripetutamente ingiurioso, ma ha escluso ogni volontà di comportamento violento. Pertanto la sanzione può essere ridotta.
Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La inibizione al tecnico PARNISARI STEFANO a tutto il 28.02.2004 e conferma nel resto la decisione assunta dal G.S., dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.