COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Azzanese Camp. 3° / Gir. C Gara del 16.11.2003 tra Pol. Cenate Sotto-Pol. Azzanese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 04/12/2003 -pbbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Azzanese Camp. 3° / Gir. C
Gara del 16.11.2003 tra Pol. Cenate Sotto-Pol. Azzanese
(C.U. n. 14 del Comitato di Bergamo datato 20.11.2003)
La società POL. AZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ROSSETTI CLAUDIO sino al 24.03.2003, lamentando che la squalifica comminata sarebbe sproporzionata ai fatti accaduti, in quanto il calciatore avrebbe rivolto all’arbitro unicamente frasi offensive, senza venire in alcun modo a contatto con il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., emerge chiaramente che il calciatore ROSSETTI, immediatamente dopo la notifica dell’espulsione, si è avvicinato all’arbitro e lo ha spinto, rivolgendogli altresì frasi minacciose, intimidatorie ed offensive. Risulta inoltre, che il ROSSETTI ha nuovamente rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara nel corso dell’intervallo fra il 1° e 2° tempo della gara.
La prospettazione dei fatti effettuata dalla reclamante, che peraltro conferma il fatto che il ROSSETTI ha ripetutamente offeso l’arbitro, costituisce una mera allegazione di parte non idonea a confutare il referto arbitrale, in particolare per quanto riguarda la spinta data dal ROSSETTI all’arbitro dopo la notifica dell’espulsione. Si rileva, infine, che la sanzione comminata dal G.S. è congrua in considerazione del comportamento gravemente scorretto tenuto dal calciatore ROSSETTI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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