COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 6/12/2003 GARBAGNATE G.G.S. CALCIO – PASSIRANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
gara del 6/12/2003 GARBAGNATE G.G.S. CALCIO - PASSIRANA
Al minuto 30 del secondo tempo l’arbitro era costretto ad interromperela gara in quanto uno dei punti di erogazione dell’impianto d’illuminazione non era più funzionante e nonostante l’intervento la situazione non è stata risolta, per cui il direttore di gara non ritenendo sufficiente la visibilità sospendeva definitivamente l’incontro. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola numero 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto di illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-2994 C.U. numero 19). “
La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 numero 16)”.
La società Garbagnate rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Garbagnate, ai sensi dell’art.12 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Gli altri provvedimenti disciplinari sono pubblicati nell’apposita sezione del predente comunicato.