COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Vighignolo Camp. 1° Cat. / Gir. M Gara del 23.11.2003 tra Gudo Visconti-Vighignolo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Vighignolo Camp. 1° Cat. / Gir. M Gara del 23.11.2003 tra Gudo Visconti-Vighignolo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società VIGHIGNOLO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società GUDO VISCONTI ha fatto partecipare il calciatore DEUGENIO DANIELE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società GUDO VISCONTI non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 20 del C.R.L. datato 20.11.2003, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DICHIARA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla soc. GUDO VISCONTI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; b) di comminare alla soc. GUDO VISCONTI l’ammenda di EURO 104,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore DANIELE DEUGENIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto l’11.01.2004 il dirigente accompagnatore sig. BONFADINI GIANCARLO della società GUDO VISCONTI Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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