COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Turbighese Camp. Under 21 / Gir. A Gara del 29.11.2003 tra Turbighese-Nuova Rozzano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Turbighese Camp. Under 21 / Gir. A Gara del 29.11.2003 tra Turbighese-Nuova Rozzano La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società TURBIGHESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società NUOVA ROZZANO ha fatto partecipare SETTE calciatori, FELICE REFOLI + ALBERTO LOMBARDI + MASSIMILIANO TIGNOLA + GAETANO FANELLI + FRANCESCO RIZZITELLI + D’AMBRA GIUSEPPE + EDOARDO MATRELLA, anziché i CINQUE previsti dall’art. 7, lettera c dell’allegato al C.U. n. 11 DEL 18.09.2003 del C.R.L., in quanto fuori quota e di conseguenza in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società NUOVA ROZZANO non ha inviato le proprie controdeduzioni. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DICHIARA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla soc. NUOVA ROZZANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; b) di comminare alla soc. NUOVA ROZZANO l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto l’11.01.2004 il dirigente accompagnatore sig. LA MATTINA FILIPPO della società NUOVA ROZZANO Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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