COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Romanengo Camp. 3° / Gir. A Gara del 23.11.2003 tra Romanengo-Ombriano Aurora
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Romanengo Camp. 3° / Gir. A
Gara del 23.11.2003 tra Romanengo-Ombriano Aurora
(C.U. n. 15 del Comitato di Cremona datato 27.11.2003)
La società ROMANENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore VEZZOLI FEDERICO per 3 GARE, ha inibito i sigg. MARCO CELLA, POZZI FRANCESCO e MARAZZI ISAIA, lamentando che il calciatore squalificato non si sarebbe reso responsabile di quanto ascrittogli in quanto sostituito al 39’ del 2° tempo, non avrebbe più rivestito la carica di capitano; contesta le sanzioni comminate ai sigg. CELLA, POZZI e MARAZZI sostenendo che si sarebbero limitati ad una civile discussione con il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si rileva che sia le condotte ascritte al calciatore VEZZOLI che ai sigg. CELLA, POZZI e MARAZZI si sono concretizzate nei termini e con le modalità indicate dal giudice di prime cure.
Le sanzioni disposte in primo grado, pertanto, appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.