COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli Camp. 1° Cat. / Gir. G Gara del 13.11.2003 tra Ronago Ambrosoli-Inverigo S.A.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli Camp. 1° Cat. / Gir. G
Gara del 13.11.2003 tra Ronago Ambrosoli-Inverigo S.A.
(C.U. n. 21 del C.R.L. datato 27.11.2003)
Il G.S. RONAGO AMBROSOLI ha proposto tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte avverso la delibera del G.S., che intervenendo di ufficio, rilevato che la soc. G.S. RONAGO AMBROSOLI non aveva impiegato sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno DUE calciatori nati dal 01.01.1982, ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.- Il reclamo è pienamente fondato e come tale va accolto. Il G.S., infatti, non ha rilevato che l’arbitro nel rapporto ha riportato che “la squadra di casa RONAGO AMBROSOLI, attraverso il suo dirigente “gli aveva comunicato alla consegna dei documenti, quindi prima della chiama una rettifica alla lista dei giocatori invertendo il numero dei portieri, causa infortunio del titolare in fase di riscaldamento.” Per di più, anche nella distinta, appare evidente la correzione e cioè con il n. 1 è stato schierato in campo PILLA DAVIDE (nato nel 1985), mentre è rimasto in panchina con il n. 12 DI MARCO PAOLO (nato nel 1980). Dunque sin dall’inizio e per tutta la durata della gara, contrariamente a quanto si sostiene nella delibera impugnata, la reclamante ha impiegato DUE calciatori nati dall’1.01.1982 in poi e precisamente il n. 1 PILLA DAVIDE (nato nel 1985) ed il n. 2 CORTI RICCARDO (nato nel 1983).
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
REVOCA
La punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 comminata al G.S. RONAGO AMBROSOLI e
RIPRISTINA
Il risultato conseguito sul terreno di giuoco e precisamente G.S. RONAGO AMBROSOLI / INVERIGO S.A. 8 - 2, si dispone l’accredito della relativa tassa.
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