COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Victoria Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 01.11.2003 tra Victoria-Belledo Rancio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Victoria Camp. Jun. Prov. / Gir. A
Gara del 01.11.2003 tra Victoria-Belledo Rancio
(C.U. n. 14 del Comitato di Brescia datato 13.11.2003)
La società VICTORIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 per aver impiegato n. 6 (sei) calciatori fuori quota, sostenendo che l’arbitro aveva indicato erroneamente le sostituzioni che avevano indotto il G.S. ad assumere la delibera impugnata.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. e inviato copia del reclamo alla controparte BELLEDO RANCIO la quale non ha inviato le proprie controdeduzioni.
Passando all’esame del reclamo la soc. VICTORIA sostiene che l’arbitro avrebbe errato nel riportare le sostituzioni avvenute.
Sul punto occorre precisare che l’arbitro ha ribadito la esattezza delle sostituzioni avvenute e pertanto, la delibera del G.S. va confermata in quanto risulta che la soc. VICTORIA ha impiegato n. 6 (SEI) calciatori fuori quota.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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