COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. La Comina Camp. Jun. Prov. / Gir. C Gara del 22.11.2003 tra Boffalorese-La Comina
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. La Comina Camp. Jun. Prov. / Gir. C
Gara del 22.11.2003 tra Boffalorese-La Comina
(C.U. n. 17 del Comitato di Milano datato 27.11.2003)
La A.C. LA COMINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori RUGGERO CHIAROMONTE per 2 gare e CRISTIAN ROCCHITELLI sino al 22.11.2008, lamentando che l’autore del pugno alla nuca dell’arbitro non era il ROCCHITELLI, bensì il calciatore DAVIDE ALFARANO, la società reclamante sostiene inoltre che il CHIAROMONTE non aveva proferito nessuna frase offensiva nei confronti dell’arbitro limitandosi ad applaudirlo in segno di protesta. Pertanto, chiede una riduzione della squalifica comminata al CHIAROMONTE e l’annullamento di quella comminata al ROCCHITELLI con conseguente condanna, seppur più mite, dell’ALFARANO.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: in via preliminare, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna la delibera del G.S. che ha comminato la squalifica al CHIAROMONTE per 2 GARE.
Infatti, ai sensi dell’art. 41 del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 GARE.
Rileva inoltre, che l’arbitro non ha commesso alcun errore nell’identificazione dell’autore del pugno violento e volontario alla nuca nella persona del ROCCHITELLI. Infatti, nel rapporto arbitrale. Fonte primaria e privilegiata di prova, l’arbitro precisa chiaramente di essere stato colpito volontariamente con un pugno violento che gli ha fatto perdere l’equilibrio con nausea e vomito ed un trauma cranico, dal ROCCHITELLI e non dall’ALFARANO.
Dai certificati medici acquisiti dal G.S. è inoltre emerso che l’arbitro ha riportato una sindrome vertiginosa e cefalea post-traumatica.
L’estrema gravità del comportamento tenuto dal ROCCHITELLI e le conseguenze che questo ha determinato sulla salute del direttore di gara giustificano ampiamente la squalifica comminata dal giudice di prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo nella parte in cui ha impugnato la squalifica del calciatore RUGGERO CHIAROMONTE e
RIGETTA
Per il resto il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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