COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bresso Calcio Camp. J.R. / Gir. D Gara del 15.11.2003 tra Brera Calcio-Bresso Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Bresso Calcio Camp. J.R. / Gir. D Gara del 15.11.2003 tra Brera Calcio-Bresso Calcio (Com.Uff. n. 20 del Com.R.L. datato 20.11.2003) La Soc. Bresso Calcio ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che sulle risultanze del referto arbitrale, a seguito della sospensione in via definitiva della gara decisa dal direttore di gara al 40’ del secondo tempo in quanto colpito nel momento in cui estraeva il cartellino rosso da un pugno di un calciatore della Soc. Bresso infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara, comminando la sanzione all’ammenda di euro 400,00 per responsabilità oggettiva, squalificando il calciatore Russo, autore del pugno, per anni due, inibendo il tecnico Pazzi Roberto per mesi due, squalificando i calciatori Giordano Andrea, Tedesco Daniele ed Abate Luca per quattro gare e Lardini Fabio per due gare. La reclamante Bresso Calcio chiede la ripetizione della gara in quanto non c’erano pericoli per la incolumità dell’arbitro, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Russo Gaetano, al calciatore Tedesco Daniele e l’annullamento della inibizione inflitta al tecnico Pazzi Roberto e dell’ammenda. Al reclamo risulta allegata la ricevuta della raccomandata inviata il 20.11.2003 alla Soc. Brera Calcio, che non ha fatto pervenire controdeduzioni. E’ comparsa avanti la Commissione la reclamante, ribadendo tutte le richieste di cui al reclamo. E’ stato sentito telefonicamente l’arbitro, il quale ha precisato di essere stato colpito da un pugno dal calciatore Russo all’interno del polso della mano destra allorché il braccio era esteso verso l’alto per mostrare il cartellino rosso e che dopo questa espulsione sebbene la Bresso Calcio disponesse di sette giocatori ancora, poiché non si sentiva sereno e tranquillo decideva la sospensione definitiva della gara; precisava altresì del fattivo comportamento di tutti i dirigenti sia della Soc. Brera che della Soc. Bresso, ad eccezione del tecnico Pazzi Roberto, per sedare gli animi dei propri calciatori. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, sentite le argomentazioni svolte dalla Soc. Bresso Calcio e le precisazioni telefoniche rese all’arbitro. OSSERVA L’arbitro ha precisato che dopo l’espulsione del Russo veniva accerchiato dagli altri calciatori della Bresso Calcio che urlavano il proprio dissenso per le espulsioni avvenute. (Ha confermato che il Bresso Calcio disponeva ancora di sette calciatori). Si legge nel referto: “A questo punto sopraggiungeva l’assistente del Calcio Brera, Sig. Parisi Gualtiero, che si infilava tra me e la calca dei giocatori in modo tale che la situazione non degenerasse. In quel frangente decidevo di sospendere la gara (eravamo al 40° del secondo tempo) poiché non mi sentivo tranquillo e sereno in quanto scosso e negativamente sorpreso dal gesto del Sig. Russo Gaetano. Dopo aver fischiato la fine della gara sopraggiungeva il Sig. Guidi Ermenegildo, massaggiatore Soc. Bresso Calcio, il quale anch’egli si adoperava per rasserenare gli animi e soprattutto per tenere a bada il sig. Abate Luca, n. 17 Bresso Calcio. Devo sottolineare che il citato Guidi, il Sig. Cappelletti Andrea (dirigente accompagnatore Bresso Calcio) e tutta la dirigenza (tecnico, massaggiatore, allenatore etc.) della Soc. Calcio Brera si sono adoperati…” Come ha osservato la reclamante, quindi, non sussistevano i presupposti oggettivi per la sospensione definitiva. Secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. “quando un episodio di intemperanza (nella specie: calcio all’anca, che aveva procurato momentaneo dolore senza danni fisici), non ha effetti menomanti sull’arbitro ed è; in pratica, un fatto isolato non contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, affrettata ed ingiustificata appare la decisione di sospendere definitivamente lo svolgimento dell’incontro”. (C.A.F. 2 aprile 1998 C.U. n. 25 pag. 196). Orbene, è lo stesso arbitro ad evidenziare che dopo il pugno ricevuto tutti i dirigenti, massaggiatori ed assistenti di entrambi le società, ad eccezione del solo Pazzi che ha tenuto un comportamento omissivo, si sono adoperati per rasserenare gli animi riuscendovi e quindi per proteggerlo. La decisione assunta dall’arbitro è da ritenersi errata, dettata dal suo stato d’animo soggettivo (in proposito C.A.F. 9 gennaio 1981 C.U. n. 21: “il mero timore di carattere soggettivo, derivante da un comportamento che, seppure riprovevole non è affatto inconsueto sui campi di giuoco, non può assurgere a motivo sufficiente ed idoneo a legittimare la decisione di sospendere la gara”). Pertanto la delibera del Giudice Sportivo sul punto va annullata: la reclamante ha diritto alla ripetizione della gara. Così come, stando il fattivo comportamento dei dirigenti della Soc. Bresso, appare ingiustificata la sanzione dell’ammenda inflitta, che va anch’essa annullata. Va confermata, invece, la squalifica inflitta al calciatore Tedesco, il quale dopo la notifica della espulsione, rivolgeva all’arbitro una pesante offesa, così come va confermata la inibizione inflitta al tecnico Pazzi, che nella circostanza ha omesso un fattivo comportamento collaborativo, assumendo invece un atteggiamento provocatorio e di sfida. Infine occorre valutare il comportamento del Russo Gaetano e la richiesta di una riduzione della squalifica inflitta. La versione fornita dalla reclamante (l’intento del Russo era quello di trattenere l’arbitro “nel movimento” di estrarre il cartellino rosso) confligge con quella fornita dall’arbitro: comunque, il grave gesto del Russo appare eccessivamente sanzionato e va, perciò, ridotta la squalifica ad un anno e mezzo. Pertanto, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di annullare la sanzione dell’ammenda; di confermare la squalifica inflitta al calciatore Tedesco e la inibizione al Tecnico Pazzi Roberto; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Russo Gaetano ad un anno e mezzo. di mandare a ripetere la gara, dando disposizione alla Segreteria del Comitato Regionale per quanto di sua competenza.
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