COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della commissione tesseramenti di Piccinni Umberto, presidente dell’A.C. Aldiniana, di Riccardo Rogier, presidente dell’U.S., Viscontini, e di Paolo Conconi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 ComunicatoUfficiale N°23 del 12/12/2003 –pubbl.su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera della commissione tesseramenti di Piccinni Umberto, presidente dell’A.C. Aldiniana, di Riccardo Rogier, presidente dell’U.S., Viscontini, e di Paolo Conconi Con atto 16 settembre 2002 Rosa Saglimbeni, madre del minore Paolo Conconi, proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti per ottenere l’annullamento del vincolo a tempo indeterminato conseguente al tesseramento del figlio Paolo Conconi (nato il 5 febbraio 1986) in favore dell’A.C. Aldiniana, lamentando che tale tesseramento era avvenuto senza il suo consenso e con apposizione sul modulo della di lei firma apocrifa. Allegava al reclamo copia della dichiarazione 16 settembre 2002 con la quale Mario Parra, direttore dell’A.C. Aldiniana, confermava che il calciatore sarebbe stato svincolato nell’anno 2003 alla fine del campionato e dei tornei (“svincolo gratuito e senza condizioni”). La Commissione, venuta a conoscenza, nel corso del procedimento, che il calciatore Paolo Conconi era stato trasferito dalla A.C. Aldiniana alla U.S. Viscontini con lista n. 0005117, depositata il 31 ottobre 2002, con ordinanza 3 aprile 2003 disponeva la convocazione della reclamante al fine di accertare se la stessa avesse ancora interesse alla definizione del reclamo o intendesse rinunciare allo stesso, rilevando che, nel caso di mancata rinunzia, occorreva acquisire scrittura comparativa della reclamante stessa al fine di verificare se la di lei sottoscrizione della richiesta di tesseramento in favore della A.C. Aldiniana fosse autentica o apocrifa. Rosa Saglimbeni, con lettera 15 aprile 2003, autenticata nella firma dal Cancelliere del Giudice di Pace di Milano, dichiarava di voler estendere il reclamo anche al trasferimento in favore della U.S. Viscontini, da lei non sottoscritto. La Commissione Tesseramenti, con decisione 3 luglio 2003, in accoglimento del reclamo, dichiarava nulli e privi di qualsiasi validità i tesseramenti del calciatore Conconi Paolo e disponeva il deferimento dinanzi a Questa Commissione dell’A.C. Aldiniana e dell’U.S. Viscontini nonché dei rispettivi presidenti e legali rappresentanti, quali sottoscrittori dei moduli di tesseramento, e del calciatore Conconi Paolo per rispondere, in concorso, della violazione dell’art. 8 comma 6 (ora comma 9) per aver omesso di osservare le disposizioni federali (art. 39 comma 2 delle NOIF) che prescrivono la presenza sulla richiesta di tesseramento dei calciatori minori della sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà. La Commissione Disciplinare, ricevuti gli atti, notificava l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio con le formalità ed avvertimenti di rito. Al dibattimento si presentavano il segretario dell’A.C. Aldiniana, Giancarlo Gollinucci, per la delega del Presidente Umberto Piccinni, Fiore Mangone e Cesare Oggioni, rispettivamente Vice Presidente e Responsabile del Settore Giovanile della U.S. Viscontini, nonché il minore Paolo Conconi, accompagnato dal padre Luciano Conconi. La Commissione Disciplinare osserva che dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli intervenuti al dibattimento è emerso quanto segue: 1 - Il padre del minore Paolo Conconi ha indubbiamente sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del figlio a favore dell’A.C. Aldiniana. La sottoscrizione apposta su detto modulo è identica a quella apposta in calce al verbale del dibattimento e Luciano Conconi è stato identificato da Questa Commissione avendo lo stesso esibito la propria patente. 2 - Le dichiarazioni del Gollinucci, che ha affermato di essere venuto a conoscenza della circostanza che il soggetto che aveva sottoscritto il modulo non era il padre del minore, sono del tutto prive di fondamento. 3 - La sottoscrizione della madre del minore Rosa Saglimbeni, come accertato anche dalla Commissione Tesseramenti, è sicuramente apocrifa. Non è dato sapere chi materialmente abbia apposto tale sottoscrizione ma, comunque, la responsabilità ricade sul Presidente della A.C. Aldiniana che, pacificamente, ha sottoscritto il modulo ed aveva il preciso onere di accertare che le altre sottoscrizioni fossero autentiche, e sulla A.C. Aldiniana ex art. 2 comma 4 C.G.S. 4 - Le sottoscrizioni di Paolo Conconi e dell’esercente la potestà genitoriale sul calciatore apposte sulla lista di trasferimento n. 0005117 dalla A.C. Aldiniana alla U.S. Viscontini sono pure apocrife. Ugualmente apocrifa è la sottoscrizione del minore. La circostanza è facilmente rilevabile confrontando le sottoscrizioni apposte sulla sopra citata richiesta di tesseramento e gli stessi Paolo e Luciano Conconi hanno formalmente disconosciuto le firme. Anche in questo caso non è stato possibile accertare l’autore o gli autori delle sottoscrizioni ma, comunque, la responsabilità ricade sui Presidenti delle due società e sulle società stesse per i motivi appena esposti. L’apporre o il permettere che gli altri appongano sottoscrizioni apocrife sulle richieste di tesseramento e/o sulle liste di trasferimento costituisce gravissima violazione delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e comportamento non certo conforme ai generali principi di lealtà, correttezza e probità ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi. Nessuna responsabilità può essere addebitata al minore Paolo Conconi nella vicenda non essendo onere del calciatore, specie se minore, accertare la regolarità delle sottoscrizioni sulle richieste di tesseramento e/o sulle liste di trasferimento. Tanto premesso la Commissione Disciplinare, ritenuti i deferiti (tranne Paolo Conconi) responsabili delle infrazioni loro ascritte, tenuto conto che il Presidente della A.C. Aldiniana e la società hanno violato le norme in ben due occasioni e valutato il comportamento tenuto dal delegato della società in fase dibattimentale, COMMINA a Umberto Piccinni, Presidente A.C. Aldiniana, l’inibizione a tutto il 31 dicembre 2004; alla A.C. Aldiniana l’ammenda di Euro 500,00; a Riccardo Rogier, Presidente della U.S. Viscontini, l’inibizione a tutto il 30 giugno 2004; alla U.S. Viscontini l’ammenda di Euro 250,00, ASSOLVE il minore Paolo Conconi. Si comunichi direttamente alla Commissione Tesseramenti ed alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it