COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 21/12/2003 MEDESE – VISTARINO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
gara del 21/12/2003 MEDESE - VISTARINO
Il reclamo presentato dalla societa’ Medese, in data 23.12.03, non e’ stato regolarmente preceduto dall’aposito preannuncio, come previsto dall’art. 42 del CGS; pertanto e’ da ritenersi irricevibile.
La societa’ Vistarino, in via preventiva ed in modo irrituale, fa presente via fax in data 22.12.03, che il direttore di gara ha segnalato in modo errato anche sull’apposito foglio consegnato a fine gara e dalla societa’ NON TEMPESTIVAMENTE CONTROLLATO la sostituzione del calciatore n. 7, anziche’, come effetivamente avvenuto, la sostituzione del calciatore n. 8, verificatasi al 37° del secondo tempo.
Dal canto suo il direttore di gara con supplemento di rapporto in data30.12.2003 informa che sul rapporto di gara ha segnalato erroneamente la sostituzione del calciatore della societa’ Vistarino n.7 anziche,come effetivamente avvenuto, la sostituzione del calciatore n.8, verificatasi al 37° del secondo tempo. Tale circostanza non puo’ non essere stata recepita dalle societa’.
Pertanto la società Vistarino ha regolarmente tenuto sul terreno di gioco, per tutta la durata della gara i 2 calciatori nati dal 1° gennaio 1982, come previsto dalla vigente normativa che ha stabilito che e’ fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalita’ di cui al punto 3.1.1. del C.U. n° 44 del 30.05.02, cosi’ come ribadito al punto 7 delle Norme federali e determinazioni del CRL pubblicate con allegato al C.U. n.11 del 18.09.2003.
Rilevata pertanto la regolarita’ della disputa della gara
PQM
DELIBERA
a) di omologare come segue il risultato della gara: Medese - Vistarino 2-3
b) di addebitare la tassa reclamo alla societa’ Medese