COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Corsico 1908 Camp. Prom. / Gir. C Gara del 07/12/2003 tra Corsico-Villanterio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Corsico 1908 Camp. Prom. / Gir. C
Gara del 07/12/2003 tra Corsico-Villanterio
La Commissine Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V° e 42, comma VI°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito o determinato dal G.S., deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII°, del C.G.S., e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la U.S. CORSICO abbia inviato copia del reclamo alla controparte (POL. VILLANTERIO) e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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