COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Segrate Camp. 1° Cat. / Gir. H Gara del 30/11/2003 tra Muggiò-Segrate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Segrate Camp. 1° Cat. / Gir. H Gara del 30/11/2003 tra Muggiò-Segrate Il G.S. ha omologato il risultato della gara in oggetto e l’A.C. SEGRATE ha proposto reclamo sostenendo che la F.C. MUGGIO’ non ha impiegato per tutta la durata della gara due calciatori nati dall’1/1/1982. Il reclamo è infondato in quanto il Consiglio Direttivo del C.R.L. ha reso obbligatorio per la stagione sportiva 2003/2004 l’impiego dei due calciatori nati dall’1/1/1982 dall’inizio delle singole gare e per tutta la durata delle stesse fatto espressamente salvo, tra l’altro, il caso di espulsione dal campo di uno o più dei detti calciatori. Nella specie risulta che il calciatore CASSINA RICCARDO (nato nel 1982) è stato espulso dal campo al 20’ del secondo tempo, con la conseguenza che il su ricordato obbligo non sussisteva più, non avendo la società l’obbligo di sostituire un calciatore nato dal 1/1/1982, espulso, con altro calciatore nato sempre dal 1/1/1982 con relativa uscita dal campo di altro giocatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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