COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Cinisello Camp. Prom. / Gir. B Gara del 07/12/2003 tra Oreno-Cinisello
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Cinisello Camp. Prom. / Gir. B
Gara del 07/12/2003 tra Oreno-Cinisello
(C.U. n.23 del C.R.L. datato 12/12/2003)
La società F.C. CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FELISATTI ALESSANDRO per 4 GARE, lamentando che la motivazione posta dal G.S. alla base della propria decisione non sia sufficiente per comminare una squalifica tanto eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale si evince chiaramente che il calciatore FELISATTI ALESSANDRO, successivamente al fischio di fine gara, ha rivolto alcune espressioni offensive nei confronti dell’arbitro. Tali espressioni, tuttavia, seppur lesive del decoro del direttore di gara, non presentano un contenuto minaccioso. Alla luce di tali osservazioni, si ritiene corretto valutare con minor rigore il comportamento tenuto dal calciatore.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
La squalifica del calciatore FELISATTI ALESSANDRO a 3 GARE.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.