COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pessano C.B. Camp. 2°Cat. / Gir. G Gara del 14/12/2003 tra Pessano C.B.-Di Po Vimercate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Pessano C.B. Camp. 2°Cat. / Gir. G Gara del 14/12/2003 tra Pessano C.B.-Di Po Vimercate (C.U. n.18 del Comitato di Monza datato 18/12/2003) La Società PESSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CREMOLI MATTEO a tutto il 29/02/2004, lamentando l’eccessività della sanzione comminata dal G.S. al calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto dell’arbitro, al termine della gara il calciatore MATTEO CREMOLI si rifiutava di dare la mano al direttore di gara e proferiva nei confronti dello stesso frasi ironiche. Pertanto il comportamento tenuto dal calciatore seppur deprecabile, deve essere valutato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore CREMOLI MATTEO a 2 GARE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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