COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Giussani Calcio Camp. 2° Cat. / Gir. O Avverso omologazione risultato della gara A.S. Barona-A.S. Giussani del 07/12/2003 e squalifiche sino al 07/03/2004 dei calciatori ROBERTO MAURIZIO e VINO MARCO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Giussani Calcio Camp. 2° Cat. / Gir. O Avverso omologazione risultato della gara A.S. Barona-A.S. Giussani del 07/12/2003 e squalifiche sino al 07/03/2004 dei calciatori ROBERTO MAURIZIO e VINO MARCO (C.U. n.19 del Comitato Provinciale di Milano datato 19/12/2003) La A.S. GIUSSANI chiede la ripetizione della gara ma il reclamo è INAMMISSIBILE in quanto ai sensi dell’art.42 comma 6 del C.G.S., nei casi in cui il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art.34 comma 7 del C.G.S. e l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo. Nella specie non risulta che la A.S. GIUSSANI CALCIO abbia inviato copia del reclamo alla controparte e tanto meno è stata allegata al reclamo l’attestazione della ricezione. Con minor rigore può essere valutato il comportamento dei calciatori ROBERTO MAURIZIO e VINO MARCO non ravvisandosi nello stesso alcun intento violento. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo per quanto riguarda la richiesta della ripetizione della gara e RIDUCE La squalifica dei calciatori ROBERTO MAURIZIO e VINO MARCO a tutto il 15 FEBBRAIO 2004. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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