COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sergnano Camp. 2°Cat. / Gir. I Gara del 07/12/2003 tra San Bernardino-Sergnano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Sergnano Camp. 2°Cat. / Gir. I
Gara del 07/12/2003 tra San Bernardino-Sergnano
(C.U. n.17 del Comitato di Cremona datato 11/12/2003)
La società SERGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente accompagnatore SAMUELE SCORSETTI sino al 15/03/2004, lamentando che le proteste dello SCORSETTI nei confronti dell’arbitro, sono state provocate da comportamenti violenti posti in essere da alcuni esponenti della squadra avversaria. Comportamenti, questi, che non erano nemmeno stati sanzionati dall’arbitro. Pertanto, la società reclamante chiede che venga ridotta l’inibizione comminata dal G.S. allo SCORSETTI.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: dal rapporto dell’arbitro fonte primaria e privilegiata di prova emerge che lo SCORSETTI, dopo essere stato espulso per aver proferito una frase offensiva nei confronti del direttore di gara, sostava negli spogliatoi a fine gara, offendendo e minacciando verbalmente l’arbitro.
La gravità del comportamento tenuto dallo SCORSETTI e descritto nel rapporto arbitrale, giustifica l’inibizione comminatagli dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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