COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sanbenedettina Camp. 1°Cat. / Gir. N Gara del 21/12/2003 tra Uso Ghedi/Sanbenedettina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sanbenedettina Camp. 1°Cat. / Gir. N Gara del 21/12/2003 tra Uso Ghedi/Sanbenedettina (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004) La società U.S. SANBENEDETTINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore RAMPONI PAOLO per 3 GARE, lamentando che la accidentalità dell’evento in quanto il calciatore non intendeva colpire con lo sputo il collega avversario tanto è che lo sputo è finito sui pantaloni, e non sul viso o quantomeno sul corpo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: la versione fornita dalla reclamante è fantasiosa e pertanto il reclamo va rigettato con la conferma della sanzione inflitta al calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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