COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. Grassobbio Camp. 2°Cat. / Gir. F Gara del 07/12/2003 tra Grassobbio/Trescore

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. Grassobbio Camp. 2°Cat. / Gir. F Gara del 07/12/2003 tra Grassobbio/Trescore (C.U. n.17 del Comitato di Bergamo datato 12/12/2003) La società GRASSOBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BOLIS GIANCARLO sino al 07/09/2004 lamentando che il calciatore squalificato non si sarebbe reso responsabile della condotta ascrittagli in particolare di aver colpito con un a pallonata o diverse il direttore di gara. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale ed il relativo supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito a chiarimenti il direttore di gara si evince che il calciatore squalificato si è reso responsabile di quanto gli è stato contestato; comunque, pur senza evitare di rimarcare la condotta riprovevole posta in essere, secondo gli abituali criteri di valutazione appare opportuno graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica al calciatore BOLIS GIANCARLO a tutto il 07/07/2004 e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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