COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Olmese Cornaredo Camp. 2°Cat. / Gir. K Gara del 21/12/2003 tra Olmese Cornaredo/Vercellese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Olmese Cornaredo Camp. 2°Cat. / Gir. K Gara del 21/12/2003 tra Olmese Cornaredo/Vercellese (C.U. n.21 del Comitato di Milano datato 08/01/2004) La società OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ZUCCHI FIORENZO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta sostenendo che il calciatore rispondeva con uno schiaffo ad un pugno dal calciatore BIANCHINI della VERCELLESE. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale risulta che il calciatore ZUCCHI al rientro a fine gara si dirigeva intenzionalmente verso il calciatore BIANCHINI e lo colpiva con un pugno all’altezza dello zigomo destro. Dopo aver sferrato il pugno, rientrava nello spogliatoio, null’altro emerge dal referto. Il grave atto di violenza posto in essere dal calciatore è stato giustamente sanzionato e pertanto il reclamo va rigettato. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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