COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Carvico Camp. 3°Cat. /Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Bergamo Longuelo/Carvico

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Carvico Camp. 3°Cat. /Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Bergamo Longuelo/Carvico (C.U. n.19 del Comitato di Bergamo datato 29/12/2003) La società Pol. Carvico ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COMI SIMONE per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: è indubbio che il comportamento posto in essere è oltraggioso nei confronti del pubblico della squadra avversaria ed offensivo nei confronti dell’arbitro. Tuttavia la sanzione appare eccessiva e va ridotta di una giornata. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore COMI SIMONE a TRE GARE e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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