COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Carvico Camp. 3°Cat. /Gir. A Gara del 21/12/2003 tra Bergamo Longuelo/Carvico
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Carvico Camp. 3°Cat. /Gir. A
Gara del 21/12/2003 tra Bergamo Longuelo/Carvico
(C.U. n.19 del Comitato di Bergamo datato 29/12/2003)
La società Pol. Carvico ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COMI SIMONE per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: è indubbio che il comportamento posto in essere è oltraggioso nei confronti del pubblico della squadra avversaria ed offensivo nei confronti dell’arbitro.
Tuttavia la sanzione appare eccessiva e va ridotta di una giornata.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
La squalifica del calciatore COMI SIMONE a TRE GARE e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.