COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atl.Paratico Camp. 3°Cat. / Gir. C Gara del 21/12/2003 tra Azzanese/Atl.Paratico

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Atl.Paratico Camp. 3°Cat. / Gir. C Gara del 21/12/2003 tra Azzanese/Atl.Paratico (C.U. n.19 del Comitato di Bergamo datato 29/12/2003) La società ATL. PARATICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ROMANO SIMONE per 6 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato avrebbe accidentalmente urtato il direttore di gara nell’intento di richiamare la sua attenzione. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore SIMONE ROMANO, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria si avvicinava al direttore di gara spingendolo e rivolgendogli una frase offensiva e irriguardosa. Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal G.S. di prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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