COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. a 5 Milanfive Gara del 05/12/2003 tra Milanfive/Hickory

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. a 5 Milanfive Gara del 05/12/2003 tra Milanfive/Hickory (C.U. n.23 del C.R.L. datato 12/12/2003) La società A.C. a 5 Milanfive ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, sulle risultanze del referto arbitrale, ha squalificato il calciatore Triggiani Andrea fino al 07/12/2006, il calciatore Sasso Mauro fino al 07/06/2005, ha inibito il sig.Radice Paolo fino al 07/04/2004 e ha comminato un’ammenda di euro 500,00 alla società per responsabilità oggettiva. La reclamante chiede che vengano irrogate pene meno severe da contenersi in mesi per i giocatori, in settimane per il dirigente ed in decine di euro per la società. Sostiene la reclamante che, pur nella inqualificabilità del suo comportamento, il Triggiani non ha avuto il minimo contatto fisico con l’arbitro, né ha messo minimamente in pericolo la incolumità dello stesso. Inoltre, nella concitazione e nella situazione emotiva dell’arbitro appare dubbio che questi abbia avuto la certezza che gli insulti e gli sputi provenienti dagli spalti si possano riferire al Triggiani. Ad ogni buon conto ritiene la reclamante che la pena del Giudice Sportivo pare sproporzionata ai fatti se comparata con altri episodi effettivamente violenti sanzionati con squalifiche nell’ordine di grandezza di mesi. Analogamente, sostiene la reclamante, per quanto riguarda il calciatore Sasso non si rinvengono nel referto arbitrale tracce di tentativi di violenza e di qui la eccessività della sanzione inflitta, posto che lo sputo rientra nella categoria degli insulti. La reclamante ritiene che il dirigente Radice viene (inibito) “squalificato a prescindere”, vista la sua natura di recidivo specifico: “rimane il fatto che, nel caso di specie, è stato forse il solo a rendersi conto della situazione e ad impedire l’intervento della forza pubblica, sproporzionato e forse foriero di inutili tensioni”. Infine secondo la reclamante l’ammenda irrogata alla società è eccessiva e i presupposti su cui si basa sono inesistenti, tenuto conto che la società non ha alcuna possibilità di intervenire per gli insulti provenienti dagli spalti e che il Triggiani è stato allontanato dal campo dai propri compagni e che infine l’aver omesso di chiamare la forza pubblica è stato molto meglio e che la società ed i suoi tesserati hanno provveduto a contenere nei limiti dell’umanamente possibile i danni derivanti dai propri tesserati ed hanno fattivamente operato per portare a termine senza alcun incidente la competizione. La Commissione Disciplinare OSSERVA In primo luogo giova precisare che il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale, se immune da contraddizioni. Si legge nel referto che al fischio di chiusura del primo tempo veniva ammonito il 9 Triggiani, che indirizzava espressioni irripetibili all’arbitro, minacciandolo e costringendolo ad indietreggiare e mostrando il pugno scattava nella direzione dell’arbitro, ma ad un metro di distanza veniva a stento fermato dai calciatori della società Hickory, che lo immobilizzavano e lo portavano fuori dal campo e da qui perpetuava negli insulti e minacce all’arbitro. Si legge ancora che il n.6 Sasso Mauro si associava applaudendo, urlava e minacciava. Durante il 2° tempo gli espulsi Triggiani e Sasso si posizionava all’esterno del campo di gioco alle spalle dell’arbitro. “Il Triggiani ogni volta che passavo davanti a lui sputava in mia direzione, colpendomi almeno una decina di volte. Mi colpiva sul viso, sui capelli, sul collo, alle spalle ed urlava: vi taglio la gola brutti bastardi, non uscite vivi da qui, siete finiti”. “Il n. 6 Sasso sputava nella mia direzione colpendomi alla gamba e diceva figlio di p…, ti veniamo a prendere a casa, aspetta la nostra visita e rivolgendosi al Triggiani gli chiede: che dici il campionato l’abbiamo finito? Ed il Triggiani di rimando risponde: sputa, sputa e così Sasso sputando mi colpisce almeno altre due volte sul braccio e sulla gamba”. Ritiene la reclamante che in ogni caso lo sputo rientrerebbe nella categoria degli insulti. Tale assunto non è condiviso: “il gesto dello sputare, manifestazione inurbana e volgarissima di profondo disprezzo, ha sul piano dei valori morali e umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza”. (Nella specie è stata confermata la sanzione della squalifica di tre anni inflitta ad un calciatore accusato di ave colpito l’arbitro con uno sputo al viso) (C.A.F. 23 gennaio 1981 C.U. n.23). Ed ancora: “Lo sputo in viso non può non essere considerato vilipendio e disprezzo oltre che segno di sentimenti che non debbono albergare nell’animo di chi pratica lo sport e deve essere, pertanto, adeguatamente sanzionato” (C.A.F. 15 maggio 1986 C.U. n.34). Ed ancora: “Affermare che dirigere lo sputo su parte del corpo altrui diversa dal volto non è atto offensivo, significa discostarsi dalla comune opinione che ravvisa l’atto di disprezzo nel fatto di sputare sopra qualcosa (ci sputo sopra), non nella scelta di un particolare bersaglio” (C.A.F. 4 maggio 1983 C.U. n.30). Pertanto alla luce di tale giurisprudenza le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Triggiani e Sasso devono essere confermate perché adeguate. Anche la inibizione inflitta al tecnico Radice Paolo va confermata perché adeguata: veniva espulso durante l’intervallo perché urlava con tono altamente minaccioso: “avete rovinato la partita, siete due incapaci”…situatosi all’esterno del campo continuava ad insultare ed infine vietava al dirigente accompagnatore Leone di chiamare la forza pubblica richiesta espressamente dall’arbitro dicendo: “non andare da nessuna parte; fuori dal campo c’è un telefono a gettoni, manda questi coglioni a telefonare, sempre se ci arriva, anzi chiama due barelle che forse ne hanno più bisogno”. Anche l’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società per responsabilità oggettiva va confermata e la motivazione del primo giudice integrata in quanto al comportamento dei giocatori nei confronti dell’arbitro va aggiunto quello del tecnico Radice e dei sostenitori della Milanfive che per tutta la durata del secondo tempo: “siete dei bastardi, arbitri di merda, non uscite vivi.” Infine bisogna rilevare che il pentimento da parte dei calciatori e del tecnico con la sottoscrizione del reclamo appare non reale, ma solo un mezzo volto ad ottenere uno sconto delle sanzioni inflitte. Pertanto, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di rigettare il reclamo, confermando in toto la decisione del Giudice Sportivo. Tassa addebitata.
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