COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Segratese Camp. 2^Cat. / Gir. V Gara del 18/04/2004 tra Borgolombardo/Segratese (C.U. n.36 del Comitato di Milano datato 22/04/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004
- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Segratese Camp. 2^Cat. / Gir. V
Gara del 18/04/2004 tra Borgolombardo/Segratese
(C.U. n.36 del Comitato di Milano datato 22/04/2004)
La società SEGRATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato conseguito sul terreno di giuoco (S.S.BORGOLOMBARDO 3 F.C.SEGRATESE 0) respingendo il reclamo proposto dall’odierna reclamante, commentando che, in spregio a quanto disposto dal Consiglio Direttivo del C.R.L., la S.S.BORGOLOMBARDO non aveva impiegato per tutta la durata della gara, due calciatori nati a partire dall’1/1/1981.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: la norma in esame prevede l’obbligo di impiego di due calciatori nati a partire dall’1/1/1981 dall’inizio delle singole gare e per la durata delle stesse, fatti salvi i casi: a) espulsione dal campo; b) infortunio dei calciatori “giovani” ove siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite. Nella fattispecie al 13’ del 2° T. è stato espulso il calciatore CRISTIAN QUIRINO, nato il 17 luglio 1981; in conseguenza di tale espulsione, come chiaramente previsto dalla norma citata, è venuto meno l’obbligo della S.S.BORGOLOMBARDO di avere in campo due calciatori nati dall’1/1/1981. E’ pacifico che dall’ora e per tutta la durata della gara la S.S.BORGOLOMBARDO ha schierato in campo un solo calciatore, FRANCESCO MAGAZZINO (nato il 28/01/1981. E’ del tutto irrilevante, quindi, che la S.S.BORGOLOMBARDO, avendo in campo altro calciatore nato dall’1/1/1981 lo abbia poi sostituito, per infortunio, o per scelta tecnica, con altro calciatore nato nel 1979.
Il reclamo, di conseguenza, è infondato e come tale va respinto.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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