COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Villimpentese Camp. 3^ Cat. / Gir. B Gara del 25/04/2004 tra Felonica/Villimpentese (C.U. n. 38 del Comitato di Mantova datato 29/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Villimpentese Camp. 3^ Cat. / Gir. B Gara del 25/04/2004 tra Felonica/Villimpentese (C.U. n. 38 del Comitato di Mantova datato 29/04/2004) La società VILLIMPENTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SIMONE BETTONI sino al 30/09/2004, lamentando che il BETTONI si è limitato a richiamare l’attenzione dell’arbitro in maniera concitata per far entrare un medico che provvedesse a soccorrere un compagno di squadra infortunatosi gravemente. La società reclamante nega inoltre di essere responsabile anche oggettivamente per l’ingresso in campo di alcuni tifosi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dopo aver sentito l’arbitro a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il BETTONI lo ha spinto senza violenza per richiamare la sua attenzione circa il rapido ingresso sul terreno di gioco dagli spalti di un medico per soccorrere un compagno di squadra infortunatosi. L’arbitro ha inoltre confermato che la società reclamante non si è prontamente attivata per impedire l’ingresso in campo di propri sostenitori: chiudendo immediatamente il cancello dopo l’ingresso in campo del medico. La gravità del comportamento tenuto dal BETTONI nei confronti dell’arbitro giustifica una riduzione della squalifica comminatagli, mentre merita di essere confermata l’ammenda alla società reclamante consideranti che quest’ultima non si è prontamente attivata per impedire l’ingresso sul campo dei propri sostenitori. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore BETTONI SIMONE a tutto il 30/08/2004, conferma per il resto la delibera del primo giudice, si dispone l’accredito della tassa alla reclamante.
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