COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Annone Brianza Camp. 3^ Cat. / Gir. A Gara del 18/04/2004 tra Valmadrera/Annone Brianza (C.U. n. 38 del Comitato di Lecco datato 22/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Annone Brianza Camp. 3^ Cat. / Gir. A Gara del 18/04/2004 tra Valmadrera/Annone Brianza (C.U. n. 38 del Comitato di Lecco datato 22/04/2004) La società A.C. ANNONE BRIANZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CORTI DANIELE per 5 GARE e AQUILIA ALFIO per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminata, sulla base di una generica contestazione di quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale , il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso della gara, si evince che il calciatore DANIELE CORTI, a gioco fermo , ha ripetutamente colpito con calci un calciatore della squadra avversaria già a terra, il quale, dolorante, è riuscito a rialzarsi dopo circa un minuto. Si evince altresì che il calciatore ALFIO AQUILIA ha rivolto nei confronti dell’arbitro frasi ingiuriose, assumendo un atteggiamento minaccioso verso il direttore di gara. Le contestazioni dedotte dalla società reclamante, invece, sono prive di qualsiasi valenza probatoria, configurando mere allegazioni di parte, per di più del tutto generiche. La Commissione osserva, infine, che le sanzioni comminate dal G.S. risultano congrue e proporzionate ai rispettivi comportamenti scorretti posti in essere dai calciatori sanzionati. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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