COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 44/QUATER DEL 18/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETÀ VIGNATE CALCIO CAMP. 2° CAT. GIORNE V Gara del 09.05.2004 tra A.S. Dresano – Vignate Calcio avverso la delibera G.S. che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Dresano, ha disposto la ripetizione della gara stessa. (C.U. n. 39 del Com. Prov. di Milano del 13.05.2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 44/QUATER DEL 18/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETÀ VIGNATE CALCIO CAMP. 2° CAT. GIORNE V Gara del 09.05.2004 tra A.S. Dresano – Vignate Calcio avverso la delibera G.S. che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Dresano, ha disposto la ripetizione della gara stessa. (C.U. n. 39 del Com. Prov. di Milano del 13.05.2004) La gara A.S. Dresano – Vignate Calcio disputatasi il 9 maggio 2004 e valevole ai fini della determinazione della vincente del girone V Seconda categoria, terminava con il risultato di 2 a 2. Si rendeva quindi necessaria l’esecuzione dei tiri di rigore. Come risulta dal supplemento di rapporto dell’arbitro, all’atto della esecuzione dei tiri di rigore l’A.S. Dresano poteva contare su undici calciatori, mentre la Vignate Calcio era rimasta in dieci, essendo stato espulso nel corso della gara un di lei calciatore. “Ogni squadra che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore della squadra avversaria” recita testualmente la norma delle procedure per la determinazione della squadra vincente di una gara quando la gara si è conclusa con un punteggio di parità ed il regolamento prevede che ci sia una squadra vincente “è tenuto a ridurlo uguagliando il numero di quest’ultima e a comunicare all’arbitro il nome ed il numero di ogni calciatore escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore. Tale compito spetta al capitano della squadra”. Nella specie, contravvenendo alla norma appena citata, l’A.S. Dresano non ha ridotto il numero dei calciatori e naturalmente non ha comunicato all’arbitro il nome ed il numero del calciatore escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore. E’ evidente, dunque, che si è verificato “un fatto” che per la sua natura non è valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che, ai sensi dell’art. 12 comma 4 C.G.S., spetta agli organi di giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura tale fatto ha avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Poiché i tiri di rigore hanno avuto esito positivo per la Vignate Calcio e cioè per la squadra che era rimasta in dieci, si deve affermare che la irregolarità, sicuramente posta in essere dalla A.S. Dresano, non ha avuto influenza decisiva sulla regolarità della gara stessa con il risultato conseguito sul campo. Alla stessa conclusione si perviene anche con altra motivazione. E’ principio generale di diritto che chi ha posto in essere una situazione antigiuridica non può allegare tale situazione per ottenere tutela giuridica. Come detto, l’irregolarità è stata posta in essere dalla A.S. Dresano che disponendo, al termine della gara, di undici calciatori (rispetto ai dieci dell’avversaria) ha avuto una più ampia scelta nella designazione degli incaricati a tirare i rigori: non può dunque, ora, conclusasi in modo per lei negativo la serie dei tiri di rigore, “sfruttare” l’irregolarità commessa per ottenere la ripetizione della gara o addirittura la “vittoria a tavolino”. La delibera del G.S. che, in accoglimento del reclamo presentato dall’A.S. Dresano, ha disposto la ripetizione della gara va, di conseguenza, riformata e ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per completezza va aggiunto che il rapporto dell’arbitro smentisce quanto affermato, nel reclamo al G.S., dall’A.S. Dresano in merito al risultato che sarebbe stato ottenuto al termine della serie dei tiri di rigore. Per tali motivi la C.D., in accoglimento del reclamo presentato dalla Vignate Calcio ed in riforma della delibera del G.S. RIPRISTINA Il risultato conseguito sul campo e precisamente A.S. Dresano 17 – Vignate calcio 18 (dopo i rigori). Dispone l’accredito della tassa reclamo.
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