COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Domenico Picerno dirigente F.C. Giov. Cormano Lokomotiv Camp. 2^Cat. Gir. J Gara del 02/05/2004 tra Stella Sestese/Giov Cormano Lokomotiv (C.U. n.38 del Comitato di Milano datato 06/05/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Domenico Picerno dirigente F.C. Giov. Cormano Lokomotiv Camp. 2^Cat. Gir. J Gara del 02/05/2004 tra Stella Sestese/Giov Cormano Lokomotiv (C.U. n.38 del Comitato di Milano datato 06/05/2004) Il sig. DOMENICO PICERNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha inibito sino al 05/05/2009 per aver colpito l’arbitro con un forte colpo con la mano tra collo e nuca, indirizzandogli frasi gravemente offensive e minacciose, lamentando che la sanzione era eccessiva in quanto il reclamante si era limitato ad allungare il braccio cercando di fermare l’arbitro e a prendere con la mano destra il colletto della divisa fermandolo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva che il comportamento, sia pure grave, del dirigente accompagnatore ufficiale PICERNO, può essere valutato con minor rigore in quanto la sanzione di cinque anni di inibizione viene normalmente comminata per atti di particolar violenza che denotino la volontà di arrecare ed arrechino danni fisici specie se non derivino da un improvviso scatto d’ira, ma concludano un comportamento già in atto. Nella specie, il reclamante, invitato a non ripresentarsi in campo alla ripresa del gioco per aver pronunciato, rivolto ai calciatori della propria squadra, una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ha colpito con uno scatto d’ira, violentemente con la mano aperta l’arbitro tra il collo e la nuca e quindi, come sostenuto nel reclamo, per fermarlo lo ha preso per il colletto della divisa. La circostanza è confermata dal fatto che, come riferito telefonicamente dall’arbitro, la catenina che, quest’ultimo portava al collo, si è rotta. Ciò giustifica anche l’ecchimosi in sede cervicale posteriore rilevata dai sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Vimercate che hanno emesso una prognosi di gg. 5 S.C.. Sanzione equa, considerato anche le frasi offensive pronunciate successivamente e ritenuto che non vi è alcuna prova che il reclamante avrebbe reiterato il proprio comportamento senza l’intervento di alcuni tesserati, appare quella della inibizione sino al 31/12/2006. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione al Dirigente DOMENICO PICERNO a tutto il 31 DICEMBRE 2006 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore del reclamante.
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